IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                  nella riunione del 29 aprile 2015 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; 
  Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Considerato che il 5 marzo 2015 il  territorio  delle  province  di
Firenze, Arezzo, Lucca, Massa  Carrara,  Prato  e  Pistoia  e'  stato
colpito da  eccezionali  avversita'  atmosferiche  caratterizzate  da
forti venti, classificabili tra 11 e 12 gradi della  scala  Beaufort,
definiti come tempesta violenta che hanno provocato ingenti ed estesi
danni strutturali ad edifici  pubblici  e  privati,  sradicamento  di
alberi interessando zone arboree  demaniali  e  private,  nonche'  la
Riserva naturale biogenetica di Vallombrosa; 
  Considerato,  altresi',  che  la  situazione  sopra  descritta   ha
determinato una situazione di pericolo per la pubblica incolumita'; 
  Viste le note della regione Toscana del 18 marzo e  del  20  aprile
2015; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  23
aprile 2015; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
ottobre 2012 concernente  gli  indirizzi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri
e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Visti  gli  esiti  dei  sopralluoghi  effettuati  dai  tecnici  del
Dipartimento della protezione civile nei giorni 30 e 31 marzo 2015; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre
in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate
al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli
eventi atmosferici in rassegna; 
  Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per  intensita'  ed
estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dall'articolo 5, comma 1, della  citata  legge  24  febbraio
1992, n. 225 e successive modificazioni, per la  dichiarazione  dello
stato di emergenza; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, e'  dichiarato,
fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento,
lo stato di emergenza in  conseguenza  delle  eccezionali  avversita'
atmosferiche, caratterizzate da forti venti,  che  il  5  marzo  2015
hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Arezzo, Lucca,
Massa Carrara, Prato e Pistoia. 
  2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza
dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5,  comma  2,  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede  con  ordinanze,  emanate
dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa
della regione interessata, in deroga ad ogni disposizione  vigente  e
nel rispetto dei principi generali  dell'ordinamento  giuridico,  nei
limiti delle risorse di cui al comma 4. 
  3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione  Toscana
provvede, in via ordinaria, a coordinare gli  interventi  conseguenti
all'evento finalizzati al superamento della  situazione  emergenziale
in atto. 
  4.  Per  l'attuazione  dei  primi  interventi,  nelle  more   della
ricognizione in ordine agli effettivi ed  indispensabili  fabbisogni,
si provvede nel limite di euro 12.500.000,00 a valere sul  Fondo  per
le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della
legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 aprile 2015 
 
                             Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                              Renzi